Valido l’accordo divorzile che stabilisce il mantenimento del figlio fino al raggiungimento di una determinata età

Così ha stabilito la I^ Sezione Civile del Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n.805/2022.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

Tribunale Busto Arsizio sez. I, 21/05/2022, (ud. 18/05/2022, dep. 21/05/2022), n.805

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori C. A. e G. S., con ricorso depositato in telematico presso la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio in data 2.5.2022, esponevano che: 1. i signori C. A. e G. S. hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Frignano (Ce) il giorno 22.4.1989, in regime di comunione dei beni; matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Frignano al n. .., parte .., Serie A, anno 1989 e nei registri di Stato Civile del Comune di Saronno al n. .., Parte .., Serie B, anno 1989; 2. dall’unione coniugale sono nate tre figlie: S., nata in Saronno (Va) il .., Si., nata in Tradate (Va) .. ed A., nata in Saronno (Va) ..; 3. i genitori del signor G. S., con atto di donazione rogito del notaio B. in data 18.9.1997 rep. 5130/racc. 2209, hanno donato al figlio G. S. ed alla nuora C. A., con attribuzione alla comunione legale tra gli stessi esistente, la nuda proprietà, riservandosi essi donanti il diritto di usufrutto generale vitalizio, con reciproco diritto di accrescimento dei seguenti beni immobili: casa di civile abitazione, costruita negli anni 1955/1956, sita in Comune di Saronno in Via P., inesistente sull’area censita nel Catasto Terreni di detto Comune con il mappale .. di are 5.10 composta da: ingresso, tre locali, cucina, bagno e balconi al piano rialzato con annesso piano seminterrato ad uso cantina, il tutto censito nel nuovo Catasto Edilizio Urbano di detto Comune come segue: Partita .. – foglio .., sezione Censuaria di Saronno – mappale ..; 4. successivamente, nel periodo da Ottobre 1998 ad Aprile 2000 il suddetto immobile è stato oggetto di una radicale ristrutturazione con notevole ampliamento delle superfici e della volumetria, con contestuale costruzione di un nuovo appartamento al 1° piano, posto sopra il piano rialzato, di modo che sono state realizzate due unità immobiliari così distinte al catasto urbano: la prima, Sezione Urbana SA, foglio .., mapp. .., sub. .. – via P.R., categoria .., classe .., consistenza 8,5 vani sup. catastale 224 mq. rendita 856,03 euro, posta al piano rialzato e seminterrato, è stata concessa dai genitori del signor G. S. in comodato gratuito al figlio ed alla sua famiglia; la seconda, Sezione Urbana SA foglio .., mappale .. sub .., via P.R., categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani superficie catastale 91 mq., rendita 453,19 euro, è divenuta la residenza dei genitori del signor G. S., che vi hanno abitato fino alla morte avvenuta il 17.7.2013 per il padre ed il 5.11.2017 per la madre; 5. – il signor G. S., dopo la separazione di fatto, ha abitato con i genitori nell’appartamento sito al 1° piano, a partire dal mese di Dicembre 2008 e, dopo la morte della madre continua ad abitarvi; 6. – l’unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata ed è venuto meno il vincolo di affectio tra i coniugi, i quali si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione ritualmente omologato con decreto del Tribunale di Busto Arsizio reso in data 17.07.2009, in esito del procedimento n. 1238/2009 r.g. (doc. n. 4 – copia autentica del verbale di separazione e decreto di omologazione); 7. – le condizioni della separazione prevedevano in estrema sintesi: – l’affidamento congiunto delle figlie; – un ampio diritto di visita e di frequentazione tra padre e figlie; – l’assegnazione della casa coniugale, con ogni arredo, limitatamente alla porzione immobiliare concessa in comodato gratuito dai genitori del signor G. S., posta al piano rialzato e seminterrato, alla signora C. A. perché vi continuasse ad abitare insieme alle figlie; – obbligo del padre di versare 600,00 euro, oltre rivalutazione i.s.t.a.t., a quanto percepito a titolo di a.n.f. e spese straordinarie nella misura del 50%, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, euro 150,00 oltre rivalutazione i.s.t.a.t., a favore della moglie fino al rinvenimento di un’attività lavorativa (doc. n. 4); 8. – le parti nella convenzione di separazione assumevano l’impegno di mettere in vendita la multiproprietà sita in Palau (Ss) in Sardegna (trattasi di una settimana all’anno nel periodo da fine maggio a inizio giugno), acquistata per 10.000,00 euro, con l’accordo che il ricavato, al netto del conguaglio spettante a favore del signor G. S. per aver egli rimborsato per intero l’importo delle rate concordate con la venditrice, sarebbe stato ripartito a metà fra i coniugi; ad oggi la multiproprietà non è stata messa in vendita a causa del diniego della signora C. A. a conferire l’incarico all’agenzia di mediazione a Italia Immobiliare s.r.l., già mediatore nell’operazione di acquisto, o ad altra agenzia; 9. – le figlie S. e Si. nel tempo successivo alla separazione, sono divenute economicamente autosufficienti, sicché nei loro confronti l’assegno di mantenimento è naturalmente cessato; 10. – l’obbligo di mantenimento previsto dalla separazione è rimasto invece vigente in favore della figlia A. e della madre; 11. – il signor G. S. è impiegato alle dipendenze dal Comune di Locate Varesino (doc. n. 5); 12. – la signora C. A. ha nel corso del tempo, acquisito una condizione stabile ed è in grado di procurarsi autonomamente adeguati mezzi economici al proprio sostentamento I signori C. A. e G. S., pertanto, ricorrevano a questo Tribunale per sentir dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune di Frignano (Ce) in data 22.4.1989, iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Frignano al n. .., Parte .., Serie A, anno 1989 e nei Registri di Stato Civile del Comune di Saronno al n. .., Parte .., Serie B, anno 1989. In data 3.5.2022 il Giudice fissava un’udienza virtuale per il giorno 18.5.2022 e le parti depositavano in data 10.5.2022 una dichiarazione congiunta di non volersi riconciliare, con rinuncia alla comparizione personale ed all’appello, così confermando la volontà di far cessare gli effetti civili del loro matrimonio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta. I coniugi sono legalmente separati dal 2.7.2009, data in cui sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento per la separazione personale n. 1238/2009 R.G.. La separazione è stata omologata il successivo 17.7.2009, dal medesimo Tribunale. Inoltre i ricorrenti hanno concordemente dichiarato di non essersi mai riconciliati. Il comportamento processuale delle parti, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune e l’inutilità del tentativo di conciliazione depongono chiaramente per l’impossibilità di ricostruire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pertanto è pacifica in causa l’esistenza dei presupposti previsti dall’art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge e concernono diritti disponibili. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente decidendo, applicato l’art. 3 N. 2, della lettera B) della legge n. 898/70 DICHIARA – La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da C. A.e G. S. in Comune di Frignano (Ce) in data 22.4.1989, iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Frignano al n. 12, Parte II, Serie A, anno 1989 e nei Registri di Stato Civile del Comune di Saronno al n. 18, Parte II, Serie B, anno 1989., ordinando all’Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della sentenza; – Assegna la casa coniugale (sita in Saronno (Va) via Padre R. (distinta al catasto urbano come segue: – Sezione Urbana SA Foglio .. Mappale .. sub 2 – via P.R., categoria A/3, classe 4, consistenza 8,5 vani sup. catastale 224 mq. rendita 856,03 euro, con tutto quanto l’arreda) alla signora C. A.che continuerà ad abitarla con le figlie A. e Si., fermo restando quanto di seguito indicato. – Dato atto che la figlia A. – oggi maggiorenne, studentessa universitaria e non economicamente autosufficiente – convive con la madre, dispone che il padre, con decorrenza dal mese successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio, concorra al mantenimento di A. sino al raggiungimento dell’indipendenza economica e comunque non oltre il compimento del 25° anno di età della figlia, corrispondendo l’assegno periodico di 250,00 euro (duecentocinquanta/00) per dodici mensilità, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici i.s.t.a.t.. – Dispone che le spese straordinarie per la figlia A., come identificate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano, siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. – Dispone che il padre versi il contributo al mantenimento della figlia A. e la quota del 50% delle spese straordinarie sul conto corrente intestato alla madre il cui IBAN è già noto, finché A. convivrà con la madre. La signora C. A. in ogni caso terrà periodicamente informato il signor G. S. sia circa i redditi lavorativi di A., sia circa l’eventuale superamento del limite reddituale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o del limite reddituale di € 4.000,00 per poter essere fiscalmente considerata a carico dei genitori, in quanto il signor G. S. può usufruire delle detrazioni per la figlia a carico per la quota di sua spettanza del 50%, a condizione che la figlia non superi il suddetto limite reddituale. – La signora C. A. ha rinunciato ad un assegno di divorzio nonché ad ogni altra richiesta presupposta, connessa e consequenziale anche a titolo di arretrati per il mantenimento, aumenti ed adeguamenti i.s.t.a.t.. Si conviene che il contributo di mantenimento fissato in sede di separazione in euro 150,00 (centocinquanta/00) oltre i.s.t.a.t. cesserà definitivamente con la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove si darà atto che le parti hanno rinunciato all’impugnazione. – Il signor G. S. ha rinunciato alla ripetizione nei confronti della signora C. A. delle somme che sono state corrisposte in passato a titolo di mantenimento per la figlia Si. nonostante il raggiungimento da parte di quest’ultima dello stato di indipendenza economica. – Il signor G. S. ha rinunciato alla metà del corrispondente controvalore in denaro o in natura, dei mobili facenti parte dell’arredo della casa coniugale, che resteranno assegnati in via esclusiva alla signora C. A., ad eccezione del pendolo a muro dono dei propri genitori che egli è autorizzato ad asportare fin da subito. – Le parti hanno concordato di voler procedere allo scioglimento consensuale della comunione relativa ai beni immobili alle seguenti condizioni: – il signor G. S. rinuncia al conguaglio a lui spettante, per aver rimborsato per intero l’importo della rate concordate con la società venditrice Italia Immobiliare s.r.l. per l’acquisto della multiproprietà in Palau (Ss) Sardegna. I coniugi si impegnano a vendere la multiproprietà in Palau (Ss), conferendo entrambi un incarico ad una agenzia di mediazione proposta dal signor G. S., affinché si ricerchi il miglior offerente, dividendo in parti uguali il ricavato; – la quota, pari al 50%, spettante al signor G. S. sulle unità immobiliari poste in Saronno (Va), distinte al catasto urbano come segue: 1) Sezione Urbana SA Foglio .. Mappale .. sub 2 – via P.R., categoria A/3, classe 4, consistenza 8,5 vani sup. catastale 224 mq. rendita 856,03 euro; 2) – Sezione Urbana SA Foglio .., mappale .. sub 3, via P.R. categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani superficie catastale 91 mq., rendita 453,19 euro, verrà venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, in favore della figlia Si. che ne ha già avanzato offerta per il prezzo di 130.000,00 euro (centotrentamila/00), determinato transattivamente e da finanziare mediante contratto di mutuo. Il corrispettivo a saldo verrà corrisposto per intero al rogito notarile che sarà stipulato entro il termine essenziale del 31.7.2022. La figlia Si. si farà carico di sostenere ogni costo relativo alla compravendita, comprese le spese notarili per lo scioglimento della comunione tra i genitori. Si da atto che: 10.1. il trasferimento dell’intestazione delle unità immobiliari ubicate in Saronno, come sopra indicate, costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale; 10.2 la consegna delle porzioni immobiliari trasferite alla figlia Si. avrà luogo entro e non oltre il tassativo termine del 30.09.2023, tenendo per sé i soli beni di cui al doc. 6; fino a quella data il signor G. S. potrà continuare ad abitare presso l’unità immobiliare posta al primo piano senza dover corrispondere indennità di occupazione e facendosi carico esclusivamente delle spese di utilizzo (utenze e spese condominiali); 10.3. di seguito alla sottoscrizione dell’accordo di cessione il signor G. S. si impegna ad autorizzare, in esenzione da qualsiasi responsabilità, onere o beneficio, la signora C. A. – comproprietaria al 50% delle due unità immobiliari – ad usufruire per intero e per entrambe le unità immobiliari delle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110% o da altre agevolazioni fiscali relative al recupero edilizio. – I due titoli cointestati (il primo dematerializzato scadente il 24.12.2022 ed altro “buono postale ordinario cartaceo” scadente il 3.5.2023) saranno oggetto di liquidazione alle rispettive scadenze, con ripartizione al 50% del ricavato. – Con il perfetto adempimento di tutte le previsioni del presente accordo di divorzio, le parti hanno dichiarato – per sè e per i propri aventi causa – di ritenersi soddisfatti e di rinunciare per il futuro a qualsiasi pretesa o diritto non avendo null’altro a pretendere e dover avere l’una dall’altra, ciò non solo in considerazione di diritti e doveri sorti per effetto del matrimonio, per le obbligazioni patrimoniali e personali conseguiti alla separazione personale, ma anche di qualsiasi altro titolo o ragione, con rinuncia in futuro ad ogni qualsivoglia azione in qualsiasi sede. – Le parti hanno dichiarato di rinunciare alla impugnativa della sentenza. Spese del procedimento interamente compensate tra le parti. Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche, nonché per ogni altro adempimento. Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio il 18/05/2022