La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.5510/23 ha stabilito che la convivenza stabile e duratura dell’ex coniuge con un’altra persona non determina automaticamente la perdita del mantenimento limitatamente alla componente compensativa.

L’ex moglie proponeva ricorso in Cassazione, a seguito della perdita dell’assegno divorzile di mantenimento in grado di appello, poiché i Giudici avevano riscontrato “…la costituzione di un legame pluriennale – della L. con L.R. -, caratterizzato da ufficialità e da una quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di convivenza effettiva e tale da sottendere l’esistenza di un rapporto affettivo caratterizzato da mutua assistenza morale e materiale e da tendenziale stabilità al punto da consentire l’instaurarsi di rapporti fra il L. ed i figli della L. e fra costei ed il figli del compagno, fra i figli dei due partner, fra il L. ed i figli di costui e la madre della L. , resasi disponibile a consentire l’inserimento del predetto e della relativa prole nel suo stato di famiglia in vista dell’iscrizione di quest’ultima presso l’istituto scolastico prescelto, dopo il trasferimento dei bambini da (omissis) , a seguito della morte della madre, avvenuta nel (omissis)…”. Per la Suprema Corte “…La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della l.898/1970, art. 5, comma 6, per avere la Corte d’appello revocato l’assegno divorzile riconosciuto in primo grado per il solo fatto che fosse emersa l’esistenza di una convivenza more uxorio…La censura è fondata… Le Sezioni Unite nella recente sentenza n. 32918/2021, investite con ordinanza interlocutoria n. 28995/2020, sulla questione della necessarietà o meno della cessazione del diritto all’assegno divorzile per effetto della convivenza stabile dell’ex coniuge con un terzo, hanno affermato che: a) “L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa”; b) “in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. L’assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”. Si è quindi indubbiamente escluso ogni automatismo tra instaurazione di un nuovo progetto di vita intrapreso con il terzo dall’ex coniuge e perdita dell’assegno divorzile. Successivamente, questa Corte (Cass. 14256-22) ha poi chiarito che “in tema di assegno divorzile, l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza “more uxorio” fa venir meno il diritto all’assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all’assegno” ….Sempre questo giudice di legittimità (Cass. 14151-2022), sul concetto di convivenza more uxorio, ha precisato che “in tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell’assegno in favore dell’ex coniuge a causa dell’instaurazione da parte di quest’ultimo di una convivenza “more uxorio”, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l’altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”. … Invero, alla luce delle Sezioni Unite n. 18287-2018 e n. 32198-2021, la ricostruzione dell’assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo-perequativo comporta infatti un temperamento del principio della perdita automatica ed integrale del diritto all’intero assegno di divorzio all’instaurarsi di una nuova convivenza. È stato affermato che, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine, poi, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge (Cass. Sez. U. 5 novembre 2021, n. 32198, cit.). La ricorrente deduce di avere, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, rivendicato il proprio diritto all’assegno divorzile in ragione del proprio personale contributo alla vita famigliare, avendo essa, dopo il matrimonio celebrato (nel 1995), all’età di ventitrè anni, interrotto gli studi e l’occasionale lavoro presso il negozio dei genitori per dedicarsi alla vita famigliare accudendo ai tre figli avuti dall’unione coniugale. E la Corte d’appello ha dato atto che il Tribunale, senza ammettere le prove orali articolate dalle parti, aveva riconosciuto la spettanza dell’assegno divorzile di Euro 1.500, mensili, considerato, oltre alla durata del matrimonio, che la L. non ha percepito redditi negli anni 2014-2016, non ha proprietà immobiliari, ma dimostra, avendo svolto per breve periodo attività di intermediazione immobiliare, concreta capacità di lavoro e guadagno e gode della casa familiare, con un contributo a suo carico di Euro 1.000,00. La Corte d’appello ha ritenuto, poi, di non ammettere le prove articolate dalle parti, anche in punto di condizioni economico patrimoniali, stante la sufficienza degli elementi acquisiti ed ha revocato l’assegno divorzile per effetto, unicamente, del nuovo stabile legame affettivo instaurato dalla L. con altro uomo, sulla base del pregresso orientamento di questo giudice di legittimità, oggetto di rivisitazione da parte delle Sezioni Unite del 2021. La Corte territoriale non si è così conformata al canone di giudizio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 32198 e ha conseguentemente omesso ogni indagine intorno alla situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi e ai possibili profili perequativi-compensativi dell’assegno divorzile sopra indicati, correlati allo svolgimento del rapporto coniugale, rilevanti ai fini degli effetti dell’instaurazione di un nuovo legame affettivo con carattere stabile dell’ex coniuge. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità….”.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza. Cass. civ., sez., ord., 22 febbraio 2023, n. 5510 Presidente Acierno – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6338-2020, pubblicata il 14/12/2020, ha revocato, a decorrere dalla domanda, l’assegno divorzile a carico di H.F. ed a favore dell’ex coniuge L.L. (di originari Euro 1.500,00 mensili), fissando il contributo al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla sentenza di primo grado impugnata, in Euro 7.000,00 mensili, rivalutabili secondo indici Istat, confermando nel resto la decisione del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidato la figlia minore G. ad entrambi i genitori con collocamento materno, nonché confermato l’assegnazione della casa coniugale alla L. . In particolare, per quanto qui ancora interessa, i giudici d’appello hanno sostenuto che, esaminate le relazioni investigative tempestivamente allegate dall’H. con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., relative all’anno 2013, nonché le dichiarazioni rese dalla L. e dai figli maggiorenni, la documentazione bancaria prodotta, la certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia della madre della L. , emergeva “la costituzione di un legame pluriennale – della L. con L.R. -, caratterizzato da ufficialità e da una quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di convivenza effettiva e tale da sottendere l’esistenza di un rapporto affettivo caratterizzato da mutua assistenza morale e materiale e da tendenziale stabilità al punto da consentire l’instaurarsi di rapporti fra il L. ed i figli della L. e fra costei ed il figli del compagno, fra i figli dei due partner, fra il L. ed i figli di costui e la madre della L. , resasi disponibile a consentire l’inserimento del predetto e della relativa prole nel suo stato di famiglia in vista dell’iscrizione di quest’ultima presso l’istituto scolastico prescelto, dopo il trasferimento dei bambini da (omissis) , a seguito della morte della madre, avvenuta nel (omissis) “, il che deponeva per l’esistenza di un nucleo familiare “di fatto”, a prescindere dall’instaurazione di una stabile convivenza, ove, come nella specie, il legame integri una comunione di vita interpersonale, con conseguente negazione dell’assegno divorzile richiesto dalla L. . Avverso la suddetta pronuncia, L.L. propone ricorso per cassazione, notificato il 22/3/21, affidato ad un motivo, nei confronti di H.F. (che resiste con controricorso, notificato il 3/5/21). Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della l.898/1970, art. 5, comma 6, per avere la Corte d’appello revocato l’assegno divorzile riconosciuto in primo grado per il solo fatto che fosse emersa l’esistenza di una convivenza more uxorio. 2. La censura è fondata. La Corte d’appello ha ritenuto che l’effettiva convivenza di fatto tra la L. ed altro uomo, con il quale essa intrattiene un legame duraturo, avesse valenza decisiva ai fini del decidere sulla spettanza o meno dell’assegno divorzile, a fronte della ritenuta sussistenza di uno stabile legame, con carattere di continuità, indice di un progetto comune di vita. La Corte d’appello ha dato rilievo, al fine di accertare l’effettiva sussistenza di un legame stabile e duraturo tra la L. ed il L. , a tutta una serie di elementi fattuali accertati: in particolare, dalle relazioni investigative, tempestivamente prodotte dall’H. , riguardanti diversi periodi degli anni 2013, 2015, dalle dichiarazioni dei figli della L. e dell’H. , nonché dalle risultanze anagrafiche e bancarie, emergeva che il L. aveva continui atteggiamenti affettuosi in pubblico, verso la L. ed i di lei figli, assiduamente frequentava la casa di quest’ultima, anche talvolta pernottandovi, provvedeva a versamenti tramite bonifici sul conto corrente della L. , con diverse causali (bonifico casa, girofondi anticipo, regalia), era stato inserito, insieme alla sua prole, nello stato di famiglia della madre della L. (in vista dell’iscrizione dei figli presso l’istituto scolastico prescelto), elementi tutti indicativi di un legame pluriennale, caratterizzato da ufficialità e da una quotidiana frequentazione, con periodi più o meno lunghi di una convivenza effettiva, anche se non stabile, e tale da sottendere un rapporto affettivo caratterizzato da mutua assistenza morale e materiale e da tendenziale stabilità. In adesione all’indirizzo di questo giudice di legittimità affermato dal 2015, la Corte d’appello ha ritenuto che il riconoscimento dell’esistenza di una convivenza more uxorio dell’ex coniuge con un terzo escludeva ogni residua solidarietà post coniugale da parte del soggetto obbligato, con conseguente cessazione dell’obbligo di versamento dell’assegno divorzile dall’ottobre 2011. Questa Corte (Cass. 6855-2015; conf. Cass.2466-2016) ha affermato che “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi della Cost., art. 2 come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo” (cfr. anche Cass. 11975-2003 e Cass. 17195-2011, ove però si era affermato che la nuova convivenza non interrompe in modo definitivo il legame con la precedente esperienza di vita matrimoniale, ma ne determina la collocazione in uno stato di “quiescenza”, cosicché il diritto all’assegno potrebbe “riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto”). In tale pronuncia, quindi questa Corte ha ritenuto che, in presenza di una “convivenza” che assuma “i connotati di stabilità e continuità”, in cui i conviventi “elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio)”, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto” e quindi si rescinde ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione del tenore di vita goduto nella precedente vita matrimoniale, pur ribadendosi che non vi è nè identità, nè analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, ex l.898-1970, art5 comma 10, e la fattispecie descritta, che necessita comunque di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. Un contrario indirizzo era stato espresso da questo giudice di legittimità in passato (per tutte, Cass. 1546-2006: “Il diritto all’assegno di divorzio non viene meno se chi lo chiede abbia instaurato una convivenza “more uxorio” con altra persona, rappresentando detta convivenza soltanto un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno disponga o meno di “mezzi adeguati” rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; la convivenza “more uxorio”, infatti, avendo natura intrinsecamente precaria, non fa sorgere obblighi di mantenimento e non presenta quella stabilità giuridica, propria del matrimonio, che giustifica la definitiva cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile”). Secondo tale orientamento giurisprudenziale, quindi, la convivenza stabile porta alla sospensione dell’assegno (o alla sua riduzione), in quanto influisce sulla condizione economica del coniuge. Le Sezioni Unite nella recente sentenza n. 32918/2021, investite con ordinanza interlocutoria n. 28995/2020, sulla questione della necessarietà o meno della cessazione del diritto all’assegno divorzile per effetto della convivenza stabile dell’ex coniuge con un terzo, hanno affermato che: a) “L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa”; b) “in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. L’assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”. Si è quindi indubbiamente escluso ogni automatismo tra instaurazione di un nuovo progetto di vita intrapreso con il terzo dall’ex coniuge e perdita dell’assegno divorzile. Successivamente, questa Corte (Cass. 14256-22) ha poi chiarito che “in tema di assegno divorzile, l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza “more uxorio” fa venir meno il diritto all’assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all’assegno” (questa Corte ha confermato la sentenza di merito pronunciata in data anteriore a S.U. n. 32198 del 2022, con la quale era stata rigettata la domanda di assegno divorzile, poiché nè nel ricorso per cassazione nè con le memorie illustrative ex art. 380 bis, comma 1 c.p.c., era stata specificamente dedotta l’ipotetica consistenza di un contributo offerto dalla coniuge richiedente l’assegno alla comunione familiare, alla eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio, all’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge). Sempre questo giudice di legittimità (Cass. 14151-2022), sul concetto di convivenza more uxorio, ha precisato che “in tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell’assegno in favore dell’ex coniuge a causa dell’instaurazione da parte di quest’ultimo di una convivenza “more uxorio”, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l’altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”. In motivazione, si è posto l’accento sulla l. n. 76 del 2016, comma 36 dell’art. 1, volto non ad introdurre una innovativa nozione di convivenza, bensì “a fotografare l’atteggiarsi della nozione giuridica nel costume sociale”, che “definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, ponendo cosi` l’accento sull’esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale, che pare essere l’unico requisito essenziale perche´ si possa configurare una convivenza di fatto”. Ora, la ricorrente contesta la statuizione della Corte d’appello non in punto di accertamento del legame stabile e duraturo da parte della L. con altro uomo ma esclusivamente sotto il profilo degli effetti di tale accertamento di fatto nel senso di una “automatica revoca” dell’assegno divorzile. Invero, alla luce delle Sezioni Unite n. 18287-2018 e n. 32198-2021, la ricostruzione dell’assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo-perequativo comporta infatti un temperamento del principio della perdita automatica ed integrale del diritto all’intero assegno di divorzio all’instaurarsi di una nuova convivenza. È stato affermato che, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine, poi, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge (Cass. Sez. U. 5 novembre 2021, n. 32198, cit.). La ricorrente deduce di avere, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, rivendicato il proprio diritto all’assegno divorzile in ragione del proprio personale contributo alla vita famigliare, avendo essa, dopo il matrimonio celebrato (nel 1995), all’età di ventitrè anni, interrotto gli studi e l’occasionale lavoro presso il negozio dei genitori per dedicarsi alla vita famigliare accudendo ai tre figli avuti dall’unione coniugale. E la Corte d’appello ha dato atto che il Tribunale, senza ammettere le prove orali articolate dalle parti, aveva riconosciuto la spettanza dell’assegno divorzile di Euro 1.500, mensili, considerato, oltre alla durata del matrimonio, che la L. non ha percepito redditi negli anni 2014-2016, non ha proprietà immobiliari, ma dimostra, avendo svolto per breve periodo attività di intermediazione immobiliare, concreta capacità di lavoro e guadagno e gode della casa familiare, con un contributo a suo carico di Euro 1.000,00. La Corte d’appello ha ritenuto, poi, di non ammettere le prove articolate dalle parti, anche in punto di condizioni economico patrimoniali, stante la sufficienza degli elementi acquisiti ed ha revocato l’assegno divorzile per effetto, unicamente, del nuovo stabile legame affettivo instaurato dalla L. con altro uomo, sulla base del pregresso orientamento di questo giudice di legittimità, oggetto di rivisitazione da parte delle Sezioni Unite del 2021. La Corte territoriale non si è così conformata al canone di giudizio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 32198 e ha conseguentemente omesso ogni indagine intorno alla situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi e ai possibili profili perequativi-compensativi dell’assegno divorzile sopra indicati, correlati allo svolgimento del rapporto coniugale, rilevanti ai fini degli effetti dell’instaurazione di un nuovo legame affettivo con carattere stabile dell’ex coniuge. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

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