L’Impresa familiare è l’impresa individuale in cui collaborano il titolare (cui spetta la qualifica di imprenditore) ed i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) solo ed unicamente quando non abbiano inteso dar vita ad un diverso tipo di rapporto di lavoro (per es. di lavoro subordinato).

ATTIVITÀ
La collaborazione può derivare da un contratto o da una manifestazione di volontà tacita o espressa: l’attività del familiare deve essere “continuativa” cioè costante nel tempo e non occasionale e deve comportare un aumento di produttività dell’impresa.
L’attività svolta dal familiare all’interno dell’impresa deve essere “prevalente” rispetto ad ogni altra esterna ben potendo non essere “esclusiva” in quanto il familiare potrà svolgere altre attività (fuori dall’impresa).
Qualunque tipo di lavoro può essere rilevante: intellettuale, manuale, direttivo o esecutivo ma non può consistere unicamente nella gestione dell’impresa altrimenti si configurerebbe una società e non una collaborazione familiare: è comunque vietato l’esercizio dell’attività bancaria ed assicurativa. La prestazione lavorativa dei familiari si presume gratuita e non riconducibile ad un rapporto di lavoro salvo la parte che sostiene il contrario dimostri la sussistenza di un rapporto caratterizzato da subordinazione ed onerosità.
UTILI
I familiari che collaborano nell’impresa partecipano agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’impresa stessa proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro prestato: il diritto agli utili è condizionato dai risultati dell’impresa ma senza uno specifico patto di distribuzione periodica (essi sono reimpiegati nell’impresa o per acquisto di beni). Il partecipante matura il proprio diritto agli utili con la cessazione dell’impresa o della sua collaborazione.
GESTIONE
La gestione ordinaria dell’impresa spetta al titolare: i familiari partecipanti all’impresa adottano a maggioranza (per teste e non per quote) le decisioni relative all’utilizzo degli utili e degli incrementi nonché quelle relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione impresa.
MANTENIMENTO
Il familiare partecipante all’impresa ha diritto al mantenimento (costituito da quanto sia necessario alle esigenze della vita quotidiana) a prescindere dall’effettivo andamento dell’impresa: viene meno per quei familiari che ne siano già titolari per altro e diverso titolo (per es. il coniuge separato che abbia diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge) perché vi sarebbe una duplicazione del soddisfacimento degli stessi bisogni.
L’ammontare del mantenimento è determinato dalla maggioranza dei familiari partecipanti.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Il quarto comma dell’art. 230 bis cod. civ. dispone che “il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile salvo che il trasferimento avvenga a favore dei familiari indicati nei commi precedenti col consenso di tutti i partecipi”.
PRELAZIONE
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipanti all’impresa familiare hanno diritto di prelazione sull’azienda: l’imprenditore deve notificare ai familiari-collaboratori la proposta di alienazione con l’indicazione del prezzo.
ESTINZIONE DELL’IMPRESA FAMILIARE
L’impresa familiare si estingue:
a) per la cessazione dell’attività di impresa;
b) per il venir meno del rapporto fra l’imprenditore ed i familiari.
c) per recesso di una delle parti: imprenditore o familiare.
CESSAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA
Con la cessazione della prestazione lavorativa il familiare partecipante matura il diritto alla liquidazione della propria quota di utili e di incrementi determinata in base alla qualità e quantità del lavoro prestato.
La liquidazione deve avvenire in denaro ma le parti possono anche accordarsi diversamente.
La valutazione della partecipazione va fatta al momento della cessazione dell’impresa (o del suo rapporto con essa): se l’impresa fallisce il valore della partecipazione è nullo.

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