È il matrimonio dichiarato nullo o annullato ma comunque produttivo di effetti quando i coniugi (uno o entrambi) l’hanno contratto in “buona fede”cioe’ senza conoscere, al momento della celebrazione, la causa della nullità oppure quando il loro consenso è stato “…estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da causa esterna agli sposi..” (art. 128 Codice Civile).

EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CONIUGI
L’art. 128 del Codice Civile comma I fa salvi, per entrambi i coniugi in buona fede o solo per quello in detta condizione, gli effetti del matrimonio valido fino al passaggio in giudicato della sentenza di nullità. Con l’annullamento del matrimonio cessano i doveri coniugali di coabitazione, fedeltà ed assistenza morale: si scioglie la comunione legale tra i coniugi e si ha la nullità delle donazioni obnuziali. Gli articoli 129 e 129 bis del Codice Civile regolano le conseguenze di carattere patrimoniale del matrimonio putativo:
A) Art. 129 Cod. Civ. ” Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155 c.c.”.Il termine triennale del diritto decorre: a) dalla sentenza che dichiara il matrimonio nullo se (il diritto) è stato fatto valere con la domanda; b) dalla presentazione della domanda se (il diritto) è stato fatto valere in un momento successivo ma sempre, però, entro il triennio dalla pronunzia di nullità. Il pagamento dell’assegno decorre, quindi, dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento o dalla data in cui viene reso esecutivo il provvedimento ecclesiastico di annullamento. Per il periodo precedente il giudice può liquidare un assegno provvisorio se i coniugi sono stati autorizzati a vivere temporaneamente separati in attesa della conclusione del giudizio.
B) Art. 129-bis Cod. Civ.: “Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità”.
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI FIGLI
L’art. 128 Cod. Civ. prevede che “..Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda incesto.”: in quest’ultimo caso (“incesto” ) si applica l’art. 251 del Codice Civile “..il figlio può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”.

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