Il fondo patrimoniale

L’istituto del fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 – 171  cod. civ., rientra tra le convenzioni matrimoniali che i coniugi (ma anche le coppie legate in unione civile) possono stipulare per gestire i beni di loro proprietà e consiste nel destinare determinati beni  immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito (che però devono essere vincolati così da renderli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo) ad esclusivo soddisfacimento delle necessità della famiglia: sostanzialmente è un patrimonio separato dai beni personali e dai beni della comunione legale. Può essere vincolato sia un bene di proprietà del singolo coniuge sia un bene in comunione legale o ordinaria tra i coniugi o anche un bene in comunione tra uno o entrambi i coniugi ed un terzo.

COSTITUZIONE – Può essere costituito: con atto pubblico da uno o ambedue i coniugi o da un terzo (con accettazione da parte dei coniugi sempre con atto pubblico separato e posteriore);  con testamento da un terzo. Se il fondo è creato da entrambi i coniugi la comunione o la separazione dei beni cessa relativamente ai beni rientranti nel fondo. Se costituito da uno solo dei coniugi è dubbio se sia necessaria l’accettazione dell’altro coniuge. Il fondo può essere costituito (da un terzo o da uno dei futuri sposi) anche in previsione di un futuro matrimonio ma l’atto costitutivo è condizionato alla effettiva celebrazione del matrimonio.

PROPRIETÀ – I coniugi hanno la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale devono essere utilizzati unicamente per i bisogni della famiglia. I proventi derivanti dai beni oggetto del fondo patrimoniale possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia (cioè necessari al suo mantenimento ed alla vita familiare per es. spese per il vestiario, l’abitazione, l’istruzione).

MODIFICHE – Il fondo una volta costituito puo’ essere anche modificato relativamente alle regole di amministrazione ed ai beni che lo compongono.

AMMINISTRAZIONE – L’amministrazione dei beni del fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale: quindi i coniugi possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione anche disgiuntamente mentre congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione.

ALIENAZIONE – I beni del fondo patrimoniale, salvo sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione, possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati solo con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori è necessaria l’autorizzazione del giudice concessa con provvedimento emesso in camera di consiglio (nei soli casi di necessità od utilità evidente): per la Giurisprudenza  l’atto costitutivo del fondo patrimoniale può prevedere la possibilità per i genitori di agire anche senza l’autorizzazione del Giudice. Il ricavato dalla vendita dei beni dovrà comunque essere utilizzato per i bisogni della famiglia.

OPPONIBILITÀ – Il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi se annotato (deve provvedere il notaio ed è da questo momento che diviene efficace) a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile del comune in cui il matrimonio e’ stato celebrato: questo in quanto è fatto rientrare nell’ambito di applicazione delle convenzioni matrimoniali e come tale soggetto all’art. 162 cod. civ.  L’atto costitutivo del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili deve essere anche trascritto nei registri immobiliari.

IMPIGNORABILITÀ- I creditori possono rivalersi sul fondo solo per i debiti contratti dai coniugi per i bisogni della famiglia o per bisogni diversi che i creditori non sapevano essere estranei all’interesse familiare al momento in cui è sorta l’obbligazione. Quindi i creditori della coppia sorti per debiti non attinenti ai bisogni della famiglia non possono pignorare i beni del fondo mentre i debiti relativi alle necessità della famiglia permettono ai relativi creditori di pignorare i beni del fondo patrimoniale. Se il fondo è stato costituito allo scopo o sortisce l’effetto di sottrarre beni al pagamento dei debiti  dei coniugi (o delle imposte in tal caso l’amministrazione finanziaria puo’ agire per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento), i creditori possono esperire l’azione revocatoria ordinaria che rende inefficace il fondo nei loro confronti. Per costante orientamento giurisprudenziale si ritiene il fondo aggredibile con azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. a condizione che:

  1.  il credito avesse data certa anteriore alla costituzione del fondo;
  2. il debitore conoscesse il pregiudizio che la costituzione del fondo arrecava alle ragioni del creditore oppure trattandosi di costituzione anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

Non è necessario il dolo specifico (la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore) dovendosi ritenere sufficiente il dolo generico (la mera previsione del pregiudizio dell’atto per i creditori).
Entro massimo 1 anno dalla costituzione del fondo, il creditore deve trascrivere il pignoramento immobiliare nei pubblici registri: in tal caso la legge gli consente di pignorare la casa inserita nel fondo senza bisogno di altre azioni o di dimostrare alcunché. Alla luce di ciò si può dire che il fondo patrimoniale è praticamente inutile nel primo anno dalla sua costituzione poiché, in tale termine, esso è ugualmente aggredibile; se il creditore lascia decorrere il primo anno senza trascrivere il pignoramento, può sempre ricorrere alla cosiddetta azione revocatoria per altri 4 anni (in tutto 5 anni dalla annotazione del fondo nell’atto di matrimonio).
Egli deve dimostrare al giudice che il debitore ha immesso nel fondo patrimoniale tutti i suoi beni o, quantomeno, è rimasto senza garanzie. Con l’azione revocatoria dunque il fondo patrimoniale diventa inefficace nei confronti del creditore ma è prima necessario che questi faccia una causa in tribunale. L’azione, come abbiamo appena detto, deve essere esercitata entro massimo 5 anni dalla costituzione del fondo. Dopo cinque anni dalla costituzione del fondo, se nessun creditore ha esercitato l’azione revocatoria, la casa è salva quantomeno dai creditori anteriori (per quelli successivi, abbiamo detto, il fondo tutela solo se il debito non è relativo ai bisogni di famiglia).

CESSAZIONE DEL FONDO –  A seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (la separazione personale dei coniugi non è causa di scioglimento del fondo). La Giurisprudenza prevalente ritiene ormai possibile che il fondo possa essere sciolto anche per volontà dei coniugi.

  • Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio: in tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
  • Se non vi sono figli, per la divisione dei beni oggetto del fondo si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale: i beni destinati dal singolo coniuge al fondo con riserva di proprietà tornano al medesimo.

FALLIMENTO DEL CONIUGE – I beni del fondo non rientrano nella massa attiva fallimentare e quindi sono aggredibili con le limitazioni previste. Per la giurisprudenza prevalente se il fondo è costituito dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento puo’ essere assoggettato ad azione di inefficacia che lo priva di effetti nei confronti dei creditori.

IL FONDO OGGI – Con la aggiunta, nel 2015, al Codice Civile dell’art. 2929 bis è ora pignorabile il fondo patrimoniale anche per debiti estranei alle esigenze familiari se il creditore trascrive, nei pubblici registri, il suo pignoramento entro l’anno successivo alla costituzione del fondo stesso (in pratica la tutela del fondo è efficace trascorsi 12 mesi senza che nessuno abbia agito contro il debitore). Inoltre la Cassazione ha esteso il concetto di “bisogni di famiglia” (che consentono il pignoramento dei beni inseriti nel fondo) ad una serie di debiti che sostanzialmente ricomprendono quasi tutte le situazioni con conseguente incremento del numero di creditori che possono agire sul fondo patrimoniale anche dopo i cinque anni necessari alla azione revocatoria: la casa inserita nel fondo oggi può essere pignorata anche dai creditori dell’attività lavorativa, sia essa imprenditoriale o professionale. Per i giudici il fondo resta impignorabile solo per quei debiti contratti per necessità voluttuarie quali un viaggio, una vacanza, con conseguente depotenziamento delle sue originarie funzioni.