Diritto al TFR in caso di divorzio

Secondo l’Art. 12 Bis della legge n. 898/1970:

“1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. 2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

Pertanto, il “trattamento di fine rapporto” spetta al coniuge richiedente e “divorziato” se: 1) gli è stato riconosciuto l’assegno divorzile periodico (non una tantum); 2) non è passato a nuove nozze; 3) il TFR riguarda un rapporto di lavoro anteriore al divorzio.  Per la Giurisprudenza: 1) il TFR percepito durante la procedura di separazione cade in comunione posto che quest’ultima si scioglie solo con la sentenza di separazione giudiziale o con l’omologa della separazione consensuale ad opera del Tribunale: se invece il TFR matura dopo la sentenza di separazione non è oggetto di divisione ma il Giudice ne potrà tener conto per valutare le condizioni economiche del coniuge obbligato; 2) il TFR percepito in costanza di matrimonio da un coniuge in regime di comunione dei beni entra anche esso in comunione; 3) il TFR percepito in costanza di matrimonio da un coniuge in regime di separazione dei beni resta di sua esclusiva appartenenza non entrando in comunione; 4) le anticipazioni del TFR richieste dal coniuge titolare durante il rapporto di lavoro, non si calcolano ai fini della determinazione della somma dovuta dall’altro cioè se il lavoratore ha chiesto anticipazioni del TFR percepite prima del divorzio la quota spettante al coniuge divorziato si calcolerà sul totale TFR liquidato successivamente alla sentenza di divorzio al netto delle anticipazioni.