I debiti dei coniugi in regime di comunione legale

Il coniuge risponde dei “debiti personali” (quelli contratti per esigenze proprie) con i beni “personali” e quando insufficienti anche con la propria quota di comunione.

In ordine invece ai “debiti comuni” (quelli contratti nell’interesse della famiglia) occorre distinguere tra:

  • “debiti contratti congiuntamente” dai coniugi per i quali rispondono con i beni della comunione e solo se questa insufficiente con i propri beni personali,
  • “debiti contratti dal singolo coniuge” ed in questo caso si deve ulteriormente distinguere tra:
    • “debiti contratti senza il consenso dell’altro coniuge” per i quali rispondono i beni in comunione e se insufficienti anche i beni personali del coniuge contraente ed ulteriormente i beni personali dell’altro coniuge (ma con il limite di metà credito), e
    • “debiti contratti con il consenso dell’altro coniuge” per i quali la coppia risponde con i beni della comunione e solo se questi insufficienti con i propri beni personali per metà credito ciascuno.