Con l’Ordinanza n. 5839 del 5 marzo 2025 la I^ Sezione Civile della Corte di Cassazione enuncia un nuovo principio in tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato per cui “…la quota spettante a quest’ultimo deve considerare anche l’entità dell’assegno divorzile in modo tale che l’attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell’istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto”.

Quindi per determinare la quota di pensione di reversibilità spettante all’ex coniuge divorziato si deve tenere in considerazione anche l’ importo dell’assegno divorzile percepito in modo tale che questo risponda “alla finalità solidaristica propria dell’istituto correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto”.
La Corte giunge alla predetta enunciazione dopo aver deciso ed accolto il ricorso, cassando la decisione del Giudice di II° grado, con cui la coniuge superstite contestava l’importo della pensione di reversibilità riservato all’ex moglie del defunto nettamente superiore rispetto all’assegno di divorzio nonchè alla quota di “reversibilità” spettante alla ricorrente stessa.
Per gli ermellini in caso sussistenza di coniuge divorziato e coniuge superstite la ripartizione della pensione di reversibilità deve effettuarsi tenendo in considerazione sia la durata dei rispettivi matrimoni (con il coniuge defunto) sia altri elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento in questione quali l’entità dell’assegno divorzile.

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