IL 7 APRILE 2026 E’ ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE ANNUALE N. 34/2026 PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: IL CAPO IV E’ RISERVATO ALLA LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI NEI SETTORI DELLA RISTORAZIONE E DEL TURISMO.

L’art. 18 specifica che obiettivo della Legge è quello di “…contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizi…”.

Il successivo art. 19 chiarisce che la recensione online è lecita se “…è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari…” mentre è illecita la recensione online “…attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione…”.

Per ottenere la rimozione della recensione on line illecita, sempre ai sensi dell’art. 19, “…il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1…”.

L’art. 20 vieta “…Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206…l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione…” ed in caso di violazione del divieto di cui sopra, stante comunque la eventuale responsabilità penale “…l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall’articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206…”.

La Legge n.34/2026 non si applica alle recensioni antecedenti il 7 aprile 2026.