
Così ha stabilito la III^ Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 13834/2026 definitivamente decidendo il giudizio avente ad oggetto il caso del neopatentato che, guidando un’auto con potenza superiore a quella prevista dalla legge, aveva provocato un incidente e cagionato la morte della passeggera minorenne.
La Compagnia Assicuratrice, dopo aver risarcito i familiari della vittima, aveva agito in rivalsa (per il rimborso almeno parziale del risarcimento versato) nei confronti del proprietario dell’autovettura condotta dal neopatentato sostenendo la non operatività della copertura assicurativa in virtu’ della clausola che la escludeva quando il conducente non era “abilitato alla guida”. I Giudici di primo e secondo grado hanno accolto le ragioni dell’Assicurazione parificando di fatto la posizione del neopatentato a quella del soggetto che mai ha conseguito la patente ma successivamente la Corte di Cassazione ha “rivisto” le precedenti decisioni ed ha confermato le argomentazioni del proprietario (ricorrente) dell’auto per il quale la copertura assicurativa era da escludersi solo in caso di inesistenza della patente di guida (cioè mai conseguita o sospesa o revocata o scaduta).
La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza de qua ha sostanzialmente affermato che “…Il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente ratione temporis), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, non trova applicazione nell’eventualità suddetta…La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c.”.
