Così ha stabilito la III^ Sez. Civ. della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8684/2026, in materia di trasporto aereo, definitivamente accogliendo le ragioni del passeggero nella controversia con la compagnia aerea per il rimborso delle spese derivanti, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, dal ritardo nella consegna del bagaglio.

Per la Suprema Corte la compilazione del Property Irregularity Report (PIR) da parte del passeggero al momento dell’arrivo, ai fini dell’azione risarcitoria per ritardo nella consegna del bagaglio, equivale al reclamo per il ritardo nella consegna dei bagagli previsto dall’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999 senza che necessiti alcun ulteriore atto formale. Gli Ermellini hanno ricordato che per il prevalente orientamento della Corte di Giustizia Europea (sez. VIII, 05/06/2025, n.292, C-292/24) ” (…)dal testo dell’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal che, in caso di ritardo nel ricevimento dei bagagli o delle merci, la persona avente diritto alla consegna è tenuta a comunicare il proprio reclamo al vettore entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce di cui trattasi sono stati messi a sua disposizione. 21 Se è vero che tale disposizione stabilisce un termine di decadenza di 21 giorni a decorrere dalla data della messa a disposizione dei bagagli per presentare un tale reclamo, essa stabilisce soltanto l’ultimo giorno del termine dopo il quale non è più possibile, in linea di principio, effettuare validamente tale reclamo. Un’interpretazione letterale del testo di tale disposizione suggerisce che detto reclamo può essere effettuato in qualsiasi momento tra la constatazione di un ritardo nella consegna di bagagli o di merci e la scadenza di tale termine, e quindi anche prima di tale data…” conseguentemente aggiungono i Giudici della Corte di Cassazione “…anche in considerazione del fatto che “l’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Montréal prevede che il ricevimento senza riserve del bagaglio registrato da parte della persona avente diritto alla sua consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lo stesso è stato consegnato in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della convenzione stessa”, la Corte unionale ha precisato che: i) lo scopo del reclamo “trasmesso a un vettore aereo da un passeggero, consiste nel rendere nota a tale vettore la circostanza che i bagagli registrati non sono stati consegnati in buono stato e/o conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni effettuate con altri mezzi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detta convenzione (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2018, Finnair, C-258/16, EU:C:2018:252, punto 50), in particolare per quanto riguarda il momento in cui una siffatta consegna doveva aver luogo”; ii) “ai sensi dell’articolo 19, prima frase, della convenzione di Montreal, “(i)l vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci””, di conseguenza “l’articolo 31, paragrafo 1, di tale convenzione, letto alla luce dell’articolo 19, prima frase, della stessa convenzione, deve essere interpretato nel senso che un reclamo effettuato dal passeggero interessato (…) è diretto a informare il vettore aereo dell’esistenza del danno derivante da un ritardo nel trasporto aereo di bagagli o di merci (v., per analogia, sentenza del 12 aprile 2018, Finnair, C-258/16, EU:C:2018:252, punto 52)”. In altri termini, il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di bagagli può essere segnalato al vettore aereo “sin dal momento in cui il passeggero interessato viene a conoscenza di tale ritardo ed entro 21 giorni dalla data in cui tali bagagli saranno stati messi a sua disposizione, senza che tale passeggero debba attendere che detti bagagli siano messi a sua disposizione”, come risulta confermato “dal fatto che (…) il vettore non è responsabile del danno causato da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”. Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa deve ritenersi che la comunicazione al vettore da parte del passeggero del reclamo relativo al ritardo nel trasporto di bagagli prima della data in cui i bagagli erano stati messi a sua disposizione consentiva al vettore di raccogliere il più rapidamente possibile gli elementi necessari per poter fornire la prova di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle e ciò a fortiori se si considera che ai sensi del terzo Considerando della Convenzione deve essere garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri (v. Corte giust. UE 6/07/2023, C-510/21, punto 25 e giurisprudenza citata) e che se si avallasse l’interpretazione della ricorrente, escludendo la possibilità, per i passeggeri interessati, di presentare un reclamo dovuto a un ritardo nel trasporto dei bagagli prima della data in cui i bagagli sono stati messi a loro disposizione, detto equilibrio ne risulterebbe pregiudicato, assoggettando l’adempimento della formalità di reclamo a una condizione ulteriore non necessaria…”.
