RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ PER LE COPPIE OMOSESSUALI ANCHE QUANDO IL CONIUGE E’ DECEDUTO ANTERIORMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N.76/2016 CHE REGOLAMENTA LE UNIONI CIVILI.

La sentenza n. 91/2026 della Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 laddove esclude la pensione di reversibilità al coniuge (superstite) della coppia omosessuale unita in matrimonio celebrato all’estero anche quando il decesso è avvenuto anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 76/2016 sulle unioni civili.

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Per la Consulta “…come ricordato dalle Sezioni unite rimettenti, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte escluso che, a livello costituzionale, sussista un’esigenza di «equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio» (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze n. 148 e n. 66 del 2024); il matrimonio, invero, in ragione delle profonde diversità che lo distinguono dalla semplice unione, non è assumibile nel suo complesso quale valido tertium comparationis, secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (sui quali, da ultimo, sentenza n. 54 del 2026). Il raffronto tra il matrimonio e l’unione omosessuale (così come con altre forme di unione o convivenza) è invece possibile per profili specifici, quando il diverso trattamento configuri un’ipotesi di irragionevolezza. È dunque solo in relazione a «ipotesi particolari» che questa Corte ha evocato la possibilità che il trattamento diverso da quello riservato alla coppia unita in matrimonio possa essere considerato costituzionalmente illegittimo, laddove la diversità cozzi, appunto, con il principio della ragionevolezza. Tale irragionevolezza è stata esclusa allorché, proprio in relazione alla pensione ai superstiti, si pose la questione della disparità di trattamento insita nell’attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge, anche se separato o divorziato, e non invece al convivente more uxorio, ancorché il suo rapporto col de cuius fosse caratterizzato dagli stessi tratti di stabilità e certezza tipici del rapporto di coniugio: in tale circostanza, infatti, questa Corte osservò che «[d]iversamente dal rapporto coniugale, la convivenza more uxorio è fondata esclusivamente sulla affectio quotidiana», che è «liberamente e in ogni istante revocabile», e sulla «inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, che nascono dal matrimonio», ravvisando conseguentemente nella «mancata inclusione del convivente fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità» una «non irragionevole giustificazione nella circostanza che tale pensione si ricollega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che qui per definizione manca» (sentenza n. 461 del 2000)… la peculiarità del caso di specie è duplice: 1) la coppia omosessuale aveva contratto matrimonio all’estero già nel 2013 e si era trovata nell’impossibilità di far ad esso attribuire effetti giuridici nell’ordinamento italiano poiché all’epoca dei fatti rilevanti nel giudizio a quo mancava una norma che permettesse il conferimento degli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero fra cittadini italiani dello stesso sesso (giurisprudenza pacifica a far data da Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 15 marzo 2012, n. 4184); 2) il decesso del coniuge assicurato è avvenuto in data 8 ottobre 2015, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e dell’art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 7 del 2017, che avrebbero consentito a ciascuno dei coniugi di far attribuire al matrimonio contratto gli effetti dell’unione civile, dovendo a tal fine le disposizioni della legge n. 76 del 2016 e dei relativi decreti delegati (d.lgs. n. 7 del 2017 e decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76») applicarsi anche ai vincoli costituiti prima della loro entrata in vigore (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 14 maggio 2018, n. 11696)….Ciò precisato, va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la ragionevolezza di un trattamento «può essere posta in discussione anche secondo un criterio di anacronismo» (sentenza n. 223 del 2015), cioè valutando l’obsolescenza della scelta passata alla luce della novità (nel senso di attualità) della scelta presente. Ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, determina «una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilità» (sentenza n. 139 del 1979). Poiché la pensione di reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell’altro coniuge, non è ragionevole la differenziazione fra il trattamento adesso garantito non solo ai coniugi, ma anche agli uniti civilmente e quello spettante a chi non ha potuto tempestivamente munire di efficacia il vincolo coniugale contratto all’estero a causa del pregresso divieto di legge e dell’infausto evento della morte. Nella circoscritta fattispecie sottoposta a questa Corte, infatti, non è in discussione una sorta di anticipazione delle tutele fornite dalla legge n. 76 del 2016 e dal d.lgs. n. 7 del 2017, ma solo il combinarsi dell’evento morte col suo verificarsi in un momento anteriore all’entrata in vigore di tali fonti primarie....